Le agevolazioni per il rifacimento delle facciate sono riservate esclusivamente per gli edifici che si trovano in agglomerati urbani; vengono escluse quindi ville isolate e immobili rurali. Col superbonus si può ottenere uno sconto fiscale fino al 90% del valore dei lavori commissionati, si applicano le stesse disposizioni che regolano le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione.
Il bonus facciate prevede una suddivisione in zone per definire la posizione dell'edificio:
- Zona A, che comprende il centro storico o artistico, zone di particolare pregio ambientale;
- Zona B, aree totalmente o parzialmente edificate.
Le aree definite come Zona C, ossia di espansione urbanistica, gli immobili isolati o quelli di tipo agricolo non rientrano nelle agevolazioni.
Gli interventi ammessi per accedere al bonus facciate sono:
- lavori su strutture opache della facciata;
- balconi;
- ornamenti;
- fregi.
Qualora l'intervento sia di entità maggiore, e richieda il rifacimento del cappotto termico su almeno il 25% delle superifici opache orizzontali o verticali dell'edificio, si ha la possibilità di usufruire del superbonus 110%.